Brano: Gran Consiglio del fascismo
1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati;
2° i Ministri Segretari di Stato;
3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;
4° il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
5° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;
6° il Presidente dell'Accademia d'Italia e il Presidente dell'istituto fascista di Cultura; T il Presidente dell’Opera nazionale Balilla; 8° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
9° i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di sindacati legalmente riconosciute;
10° il Presidente dell'Ente nazionale per la cooperazione.
Art. 6 — La qualità di membro del Gran Consiglio alle persone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con decreto reale, su proposta del Capo del Governo. Con le stesse forme, il riconoscimento può essere, in ogni te[...]
[...]interno, approvato dal Gran Consiglio, stabilisce le altre norme per il suo funzionamento.
Art. 11 — Il Gran Consiglio delibera:
1° sulla lista dei deputati designati, ai termini dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1928, n. 1019;
2° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista; 3° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.
Art. 12 — Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.
Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:
1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona:
2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati:
3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
5° l'ordinamento sindacale [...]
[...] dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanza, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.
Art. 14 — I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell’art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.
Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.
Art. 15 — La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.
Fondamentali appaiono gli arti[...]